lunedì 11 dicembre 2017

UNA RIFLESSIONE SUI RIMBORSI PER L'ESONDAZIONE DEL SELE DEL 2015.

Piana del Sele alluvionata (Foto da Ondanews)


Inutile girarci attorno.

Vi è un'oggettiva responsabilità politica dell'amministrazione Voza, la quale come garante dei cittadini rispetto la burocrazia comunale, avrebbe dovuto vigilare sull'operato dei responsabili del procedimento di trasmissione dell'istanze di rimborso per l'esondazione del Sele 2015.

Istanze trasmesse con 16 mesi di ritardo!

Peggio, non ha dato per tempo la notizia dell'archiviazione delle pratiche di risarcimento da parte della Regione Campania.

Bene ha fatto l'amministrazione comunale a denunciare l'accaduto ed ad individuare le responsabilità politiche. Male ha fatto quando non ha anche chiarito quali i profili di responsabilità di chi nall'ambito del procedimento, che ricordo è condotto in autonomia dai funzionari responsabili, avrebbe dovuto chiuderlo entro il limite di 10 giorni come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 410 del 2010.

Nè si è chiarito quali i problemi che hanno causato il clamoroso ritardo.

Credo che i cittadini abbiano il diritto di conoscere quali siano stati i "problemi tecnici" che hanno influito sulla pessima performance della macchina burocratica comunale.

Ma è anche da sottolineare che vi è una responsabilità oggettiva della Regione Campania, che fissa in 10 giorni il limite di trasmissione delle pratiche di risarcimento, come se in tale lasso di tempo gli alluvionati e le stesse autorità locali non avessero da pensare a ben altro in uno stato di emergenza perdurante. (1)

A chiarire poi il senso della delibera è che si stabilisce che chi procede alla richiesta di risarcimento rinuncia alla procedura giudiziale di risarcimento.

Insomma un modo per la Regione per ridurre le responsabilità che la legge le imputa in questi casi.

La riprova che la scelta di non pagare è di natura politica (potendosi una delibera di giunta anche modificare) è che nel 2010 e nel 2014 la regione ha accettato le richieste di risarcimento malgrado alcune presunte irregolarità.

Nel 2010 le operazioni furono condotte per tempo (per merito del dott. Antonio Zerenga) ma con una modulistica diversa da quella indicata in delibera.

A questo punto se è vero che la Regione sta proponendo la liquidazione del danno calcolato sull'8% del 50% del danno stimato (cioè su un danno di 10.000 euro subito, mi si calcola il danno sul 50%, cioè su 5.000 euro per un importo pare all'8%, cioè 400 euro!) le cose diventano ancora più chiare.

Insomma a Napoli hanno "concreato" il problema ed oggi spetta a loro risolverlo per via bonaria, evitando che i cittadini debbano adire per altre vie.

Capisco che gli attuali amministratori sollevino le responsabilità della passata amministrazione comunale, un po' meno quando non indicano anche quelle della Regione, arrivando paradossalmente ad apparire come quelli che invece di prendere le parti dei propri amministrati, legittimano l'operato "iniquo" della Regione.

Questa però è un'amministrazione che ha un'approccio più pratico e fattivo della precedente.

Per questo spero che si faccia tramite degli interessi degli alluvionati con la giunta regionale, al di là degli incontri ricognitivi, che pur ci sono già stati, e quindi promotrice di una soluzione bonaria del problema ed in caso che la Regione persista nel suo atteggiamento che l'amministrazione comunale capaccese si faccia essa coordinatrice ed ausilio di una "azione collettiva" degli alluvionati del 2014 (per i presunti risarcimenti ridicoli proposti) e per quelli del 2015 (per l'archiviazione) presso il Tribunale delle acque.

Da quel che ho capito da talune dichiarazione sui social di esponenti dell'amministrazione comunale, questa "non abbandonerà" gli alluvionati, come pare abbia fatto poi la precedente a se stessi, ma sembra che si stia attivando a tutti i livelli perché si arrivi ad una soluzione confacente agli interessi dei nostri concittadini alluvionati.

Se son rose fioriranno.


Note:

(1) Parrebbe però che il limite 10 giorni fissato dal punto 7 del DGR 410/2004 si riferirebbe alla presentazione della domanda presso il Comune. Interpretazione che sarebbe confortata dalla lettura del punto 10. Resta però fermo che l'interpretazione della norma al momento vincolante è quella della Regione, salvo un pronunciamento in senso diverso di un'organo di giurisdizionale.

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