mercoledì 30 settembre 2015

TANTO I SOLDI PER LE SPESE LEGALI SONO SEMPRE A CARICO DEL SOLITO PANTALONE!!!

di Giuseppe Troncone

"Riceviamo e pubblichiamo integralmente queste considerazioni  del gen. Giuseppe Troncone, ex delegato alla deputazione consortile ed ex consigliere comunale, sulla querelle tra il Consorzio di Bonifica di Paestum ed il Comune di Capaccio sui tributi consortili".


Il Consorzio di Bonifica di Paestum  (foto: vocedistrada)



Cerchiamo di capirci qualcosa.

La Giunta Comunale con delibera n. 308 del 09/09/2015 ha deliberato di opporsi al pagamento dei tributi chiesti dal Consorzio di Bonifica con deliberazione n.245 in data 26/05/2015 , come dichiarato dal Presidente Fraiese.
C'e da dire che, in vero, la vicenda o contrapposizione degli enti ha origine più antica , approssimativamente dal 2010, quando la prima contestazione fu avanzata dall'amministrazione Marino, su consiglio dell'allora Direttore Generale e contro il mio modesto parere di consigliere sia comunale che del consorzio di bonifica.
La cosa che mi sorprende è che per dirimere una contestazione fra Enti si faccia ricorso immediato alla autorità giudiziaria e non all'Ente sovraordinato legiferatore.

"TANTO I SOLDI PER SPESE LEGALI (ANCORA INDETERMINATE) SONO SEMPRE A CARICO DEL SOLITO PANTALONE!!!!"

La delibera summenzionata nelle premesse riporta:
Premesso che, il Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele, con atto deliberativo n. 245 del 26/05/2015, relativa all'iscrizione di bonifica extragricola a carico di proprietari di immobili ubicati nel Comune di Capaccio e tenuti all'obbligo di pagamento del servizio di pubblica fognatura - attuazione art. 13 L.R. 4/2003 - ruolo anno 2015;
Preso atto,ora, della deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum, notificata a questo Ente con prot. 30178/2015;
Ritenuto opportuno, per la tutela e gli interessi del Comune, impugnare tale Delibera;
Che, il professionista individuato è l'Avv. Paolino Gaetano, del Foro di Salerno, che ha già svolto per il passato incarichi per conto del Comune nella materia in oggetto, nonché per la stessa questione, congiuntamente all'Avv. Grimaldi Emilio, responsabile dell'avvocatura Comunale;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno per la tutela e gli interessi del Comune proporre ricorso;
Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale che prevede anche il ricorso a professionisti esterni;
Visto il parere reso dal Responsabile del Contenzioso ai sensi dell'art. 49 delt T.U. - D.L.(?) 267/2000;
Ad unanimità di voti e nei modi e forme di legge:

DELIBERA
  1. Di Autorizzare la proposizione del ricorso, avverso l'Atto deliberativo di cui in premessa;
  2. Di individuare nell'Avv. Paolino Gaetano del foro di Salerno unitamente all'Avv. GRIMALDI Emilio il professionista esterno cui affidare la rappresentanza della difesa dell'Ente;
  3. Di dare atto che:
- il nominato professionista potrà avvalersi, rendendosi personalmente responsabile, di sostituti di udienza e potranno nominare consulenti di parte, nonché eventuali procuratori domicilia tari, senza previa autorizzazione di questo Ente;
- vengono autorizzati a poter accedere, con mezzi propri, presso qualsiasi ufficio al fine reperire i necessari atti e documenti;
- l'incarico viene dato ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale vigente sul conferimento di incarichi legali, che il professionista con l'assunzione del mandato dichiara di accettare;
  1. con l'accettazione dell'incarico il professionista esterno sottoscrive apposita convenzione contenete gli obblighi previsti per il citato regolamento;
  2. I compensi professionali dell'incarico saranno calcolati ai sensi del regolamento in considerazione della rilevanza della lite;
  3. Di dare mandato al competente servizio di impegnare la somma occorrente, salvo la migliore definizione delle competenze, in sede di convenzione, col Professionista incaricato;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge."

Sanno bene, i miei ex colleghi consiglieri comunali che ero contro questo modo di deliberare, soprattutto perché, quale esecutivo, la Giunta Comunale era tenuta ad impegnare le somme disponibili in bilancio e quindi catalogarle sia in ammontare che in interventi (capitoli) di spesa.
D'altra parte, se non ricordo male, qualcuno ebbe a dire che questa amministrazione avrebbe dato conto di ogni singolo euro speso.
Leggendo mi viene spontanea una domanda: " come si fa a rendere conto di euro spesi se non se ne conosce nemmeno quanti sono?" domanda ingenua la mia.
Tornando alla vicenda riporto, di seguito, l'art. 13 della Legge Regionale al quale sia il Comune che il Consorzio fanno riferimento:

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. In applicazione della legge 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi di Bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura (1).
4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione (2). Nell’ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta (3).
5. Gli oneri a carico dei comuni nell’ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all’articolo 12 (4).
6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica rivedono o in mancanza,predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione,individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.
8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15. L’esenzione di cui al comma 3 decorre dal 1 gennaio 2002.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.
(2) Periodo così sostituito dall'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1.
(3) Periodo aggiunto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.
(4) Comma così sostituito dall'articolo 23, comma 2, lettera c), della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1"

Sarò particolare, ma penso che vi siano tutte le possibilità per venire a capo di un contenzioso che non dovrebbe esistere se non nei termini di quantizzazione del tributo, ammesso e non concesso che il Consorzio di Bonifica non abbia comunicato le modalità di calcolo. Quello che di sicuro non debbono esserci, a mio modesto avviso, sono le spese legali e di contenzioso che il comune ed il consorzio sosterranno, senza la previa consultazione del commissario ad acta da parte della Giunta Regionale, a meno che non la si voglia baipassare e stabilire il principio che la Legge Regionale non è vincolante nel territorio di competenza.
 (Giuseppe Troncone)