"Riceviamo e pubblichiamo integralmente queste considerazioni del gen. Giuseppe Troncone, ex delegato alla deputazione consortile ed ex consigliere comunale, sulla querelle tra il Consorzio di Bonifica di Paestum ed il Comune di Capaccio sui tributi consortili".
Il Consorzio di Bonifica di Paestum (foto: vocedistrada) |
Cerchiamo
di capirci qualcosa.
La
Giunta Comunale con delibera n. 308 del 09/09/2015 ha deliberato di
opporsi al pagamento dei tributi chiesti dal Consorzio di Bonifica
con deliberazione n.245 in data 26/05/2015 , come dichiarato dal
Presidente Fraiese.
C'e da
dire che, in vero, la vicenda o contrapposizione degli enti ha
origine più antica , approssimativamente dal 2010, quando la prima
contestazione fu avanzata dall'amministrazione Marino, su consiglio
dell'allora Direttore Generale e contro il mio modesto parere di
consigliere sia comunale che del consorzio di bonifica.
La cosa
che mi sorprende è che per dirimere una contestazione fra Enti si
faccia ricorso immediato alla autorità giudiziaria e non all'Ente
sovraordinato legiferatore.
"TANTO
I SOLDI PER SPESE LEGALI (ANCORA INDETERMINATE)
SONO SEMPRE A CARICO DEL SOLITO PANTALONE!!!!"
La
delibera summenzionata nelle premesse riporta:
Premesso
che, il Consorzio di Bonifica di
Paestum Sinistra Sele, con atto deliberativo n. 245 del 26/05/2015,
relativa all'iscrizione di bonifica extragricola a carico di
proprietari di immobili ubicati nel Comune di Capaccio e tenuti
all'obbligo di pagamento del servizio di pubblica fognatura -
attuazione art. 13 L.R. 4/2003 - ruolo anno 2015;
Preso
atto,ora, della deliberazione della
Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum,
notificata a questo Ente con prot. 30178/2015;
Ritenuto
opportuno, per la tutela e gli interessi del Comune, impugnare tale
Delibera;
Che,
il professionista individuato è l'Avv. Paolino Gaetano, del Foro di
Salerno, che ha già svolto per il passato incarichi per conto del
Comune nella materia in oggetto, nonché per la stessa questione,
congiuntamente all'Avv. Grimaldi Emilio, responsabile dell'avvocatura
Comunale;
Ritenuto,
pertanto, necessario ed opportuno per la tutela e gli interessi del
Comune proporre ricorso;
Visto
il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Avvocatura Comunale che prevede anche il ricorso a
professionisti esterni;
Visto
il parere reso dal Responsabile del
Contenzioso ai sensi dell'art. 49 delt T.U. - D.L.(?) 267/2000;
Ad
unanimità di voti e nei modi e forme di legge:
DELIBERA
- Di Autorizzare la proposizione del ricorso, avverso l'Atto deliberativo di cui in premessa;
- Di individuare nell'Avv. Paolino Gaetano del foro di Salerno unitamente all'Avv. GRIMALDI Emilio il professionista esterno cui affidare la rappresentanza della difesa dell'Ente;
- Di dare atto che:
-
il nominato professionista potrà avvalersi, rendendosi personalmente
responsabile, di sostituti di udienza e potranno
nominare consulenti di parte, nonché eventuali procuratori domicilia
tari, senza previa autorizzazione di questo Ente;
-
vengono autorizzati a poter accedere, con mezzi propri, presso
qualsiasi ufficio al fine reperire i necessari atti e
documenti;
-
l'incarico viene dato ai sensi del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Avvocatura Comunale vigente sul
conferimento di incarichi legali, che il professionista con
l'assunzione del mandato dichiara di accettare;
- con l'accettazione dell'incarico il professionista esterno sottoscrive apposita convenzione contenete gli obblighi previsti per il citato regolamento;
- I compensi professionali dell'incarico saranno calcolati ai sensi del regolamento in considerazione della rilevanza della lite;
- Di dare mandato al competente servizio di impegnare la somma occorrente, salvo la migliore definizione delle competenze, in sede di convenzione, col Professionista incaricato;
Di
dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge."
Sanno
bene, i miei ex colleghi consiglieri comunali che ero contro questo
modo di deliberare, soprattutto perché, quale esecutivo, la Giunta
Comunale era tenuta ad impegnare le somme disponibili in bilancio e
quindi catalogarle sia in ammontare che in interventi (capitoli) di
spesa.
D'altra
parte, se non ricordo male, qualcuno ebbe a dire che questa
amministrazione avrebbe dato conto di ogni singolo euro speso.
Leggendo
mi viene spontanea una domanda: " come si fa a rendere conto di
euro spesi se non se ne conosce nemmeno quanti sono?" domanda
ingenua la mia.
Tornando
alla vicenda riporto, di seguito, l'art. 13 della Legge Regionale al
quale sia il Comune che il Consorzio fanno riferimento:
Regime
degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
1.
In applicazione della legge 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi
di Bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2.
Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di
scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e
provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a
contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio
ottenuto.
3.
Non hanno l’obbligo del pagamento del
contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati
alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo
14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il
servizio di pubblica fognatura (1).
4.
I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge
regionale 21 maggio 1997, n. 14,o, sino a che
questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti
competenti, che, nell’ambito dei servizi
affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di
scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da
insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa
riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi
della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in
proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei
canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse
dalla Regione (2). Nell’ipotesi in cui i
comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente
comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi
alla nomina di un commissario ad acta (3).
5.
Gli oneri a carico dei comuni nell’ipotesi di cui al comma 4 sono
definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui
all’articolo 12 (4).
6.
Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica
rivedono o in mancanza,predispongono, entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge, gli atti di concessione,individuando il
relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio
ottenuto.
7.
Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate
per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli
immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli
scarichi di cui al comma 1.
8.
Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 31 della
legge regionale 26 luglio 2002, n.15. L’esenzione di cui al comma 3
decorre dal 1 gennaio 2002.
(1)
Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 29 dicembre 2005, n. 24.
(2)
Periodo così sostituito dall'articolo 23, comma 2, lettera a), della
legge regionale 30 gennaio 2008, n.1.
(3)
Periodo aggiunto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), della legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1.
(4) Comma così sostituito
dall'articolo 23, comma 2, lettera c), della legge regionale 30
gennaio 2008, n.1"
Sarò particolare, ma
penso che vi siano tutte le possibilità per venire a capo di un
contenzioso che non dovrebbe esistere se non nei termini di
quantizzazione del tributo, ammesso e non concesso che il Consorzio
di Bonifica non abbia comunicato le modalità di calcolo. Quello che
di sicuro non debbono esserci, a mio modesto avviso, sono le spese
legali e di contenzioso che il comune ed il consorzio sosterranno,
senza la previa consultazione del commissario ad acta da parte della
Giunta Regionale, a meno che non la si voglia baipassare e stabilire
il principio che la Legge Regionale non è vincolante nel territorio
di competenza.
(Giuseppe Troncone)
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