giovedì 2 febbraio 2017

Carlo Alberto Dalla Chiesa, Licio Gelli e Rosy Bindi: il Grande Fratello tra amore fraterno ed amore profano.

Metafora antimassonica
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E' il 17 marzo 1981 quando la Guardia di Finanza durante la perquisizione della villa di Gelli, Villa Wanda, e di una fabbrica di sua proprietà, la Gioele in provincia di Arezzo, rinverrà numerosi documenti tra cui la celeberrima lista degli iscritti alla P2 oltre a numerose “domande di iscrizione con firme illustri”, tra cui quella del generale Carlo Alberto della Chiesa.1
Come sappiamo è solo una delle numerose “liste” degli affiliati alla loggia massonica P2, che la Commissione Parlamentare Anselmi ritenne però attendibile nella sua relazione finale2, anche se non ne escludeva l'incompletezza. Lo stesso Gelli in seguito affermò che tale lista nulla era che un "brogliaccio" e che egli originali erano stati precedentemente distrutti. 3
Resta il dubbio che questa ed altre liste siano state rimaneggiate ampiamente sia escludendo nomi importanti, sia inserendone altri di del tutto estranei.

Su cosa fu la Loggia P2 si è discusso e si discuterà ancora senza probabilmente riuscire a comprenderne pienamente la realtà. Di fatto Licio Gelli divenne per molti da allora “il Grande Vecchio”, il grande tessitore di intrighi, ricatti, inganni e bugie.
In questa mia riflessione, premetto, non mi interessa il ruolo “politico” e “sovversivo” della P2 in sè, ne ripercorrerne la storia, quanto piuttosto alla luce delle recenti richieste della Commissione Antimafia, presieduta dalla Rosy Bindi, il ruolo di “luogo di potere” e di “grande attrattore” della Massoneria per quanti possono intravedervi un occasione di carriera o affari, o quanto meno un luogo dove “esserci” per chi vuol contare.

Interessante a tal proposito è la storia del gen. Carlo Alberto della Chiesa, indubbiamente un eroe della lotta alla Mafia e fedele servitore dello Stato, che pare abbia fatto richiesta di affiliazione alla P2, anche se poi non sappiamo se sia stato lì effettivamente iniziato.
Si narra che “tegolatori” di Dalla Chiesa furono il generale Raffaele Giudice e l'on. Francesco Cosentino grazie ai quali “fu “presentato” (avevano sottoscritto il modulo di presentazione per l’inserimento nella loggia) a Gelli”4.
Quali furono le ragioni per cui Dalla Chiesa bussò alla P2 non sono affatto chiare né note.
Diverse le opinioni.
C'è chi ritiene che lo abbia fatto “quasi involontariamente”: “anch’io, come altri, sono stato costretto a iscrivermi alla Loggia”5. Altri invece che non ne abbia intuito la gravità e pericolosità: “Io ho fatto la domanda (…) per quanto ne sapevo, per le persone che conoscevo, si trattava di uomini per bene, servitori dello Stato..”.6
Difatti, se vera la citazione Giovacchino, se ne deduce che Dalla Chiesa si sentì probabilmente “costretto” ad affiliarsi alla P2 per “fare carriera”. Inutile ricordare come in quella loggia coperta il numero di alti ufficiali delle Forze Armate e di personaggi di vertice dei Servizi Segreti fosse altissimo. Cosa che ci fa propendere per tale ipotesi.

Di certo una loggia con centinaia di affiliati, se non addirittura oltre il migliaio come ritenuto da alcuni, non può in alcun caso trovare giustificazione in quella che è l'essere stesso di un ordine iniziatico che trova nella ritualità e nei lavoro collettivo la sua ragion d'essere. Evidentemente quindi la loggia P2 se fu formalmente parte dell'istituzione massonica, il G.O.I., non lo fu nella sostanza. Cosa rimarcata tra l'altro nella stessa relazione della Commissione Anselmi, che non solo indicò il Gelli come “un massone del tutto atipico”, ma aggiunge:
“egli non si presenta cioè come il naturale ed emblematico esponente di un'organizzazione la cui causa ha sposato con convinta adesione, informando le sue azioni, sia pur distorte e censurabili, al fine ultimo della maggior gloria della famiglia; Licio Gelli, in altri termini, non sembra sotto nessun profilo, nella sua contrastata vita massonica, un nuovo Adriano Lemmi, quanto piuttosto un corpo estraneo alla comunione, come iniettato dall'esterno, che con essa stabilisce un rapporto di continua, sorvegliata strumentalizzazione”.
Anzi sempre la Commisione afferma che la “la presenza di Gelli nella comunione di Palazzo Giustiniani” appare 
“come quella di un elemento in essa inserito secondo una precisa strategia di infiltrazione... Questa infiltrazione inoltre fu preordinata e realizzata secondo il fine specifico di portare Licio Gelli direttamente entro la Loggia Propaganda, instaurando un singolare rapporto di identificazione tra il personaggio e l'organismo, il quale ultimo finì per trasformarsi gradualmente in un'entità morfologicamente e funzionalmente affatto diversa e nuova, secondo la ricostruzione degli eventi proposta. Quanto detto appare suffragare l'enunciazione dalla quale eravamo partiti, perché il rapporto tra Licio Gelli e la massoneria viene a rovesciarsi in una prospettiva secondo la quale il Venerabile aretino, lungi dal porsi rispetto ad esso in un rapporto di causa ed effetto, come ultimo prodotto di un processo generativo interno di autonomo impulso, assume piuttosto le vesti di elemento indotto, di programmato utilizzatore delle strutture e della immagine pubblicamente conosciuta della comunione, per condurre tramite esse ed al loro riparo quelle operazioni che costituirono l'autentico nucleo di interessi e di attività che la Loggia P2 venne a rappresentare.”7


Il giuramento firmato da C. A. Dalla Chiesa. In esso manca ogni riferimento di fedeltà allo Stato e alle sue leggi.

Dinanzi a questi precedenti la richiesta della Commissione Antimafia di avere le liste dei Massoni italiani non deve essere vissuta dalla comunità massonica italiana come un ulteriore episodio di quella guerra alla loro istituzione mai sopita specie in certi ambienti politici ideologicamente avversari o in altri ambiti come quello cattolico, ma come un'occasione per mostrare orgoglio, forza e trasparenza.
Se di certo la richiesta della stessa commissione parlamentare dei nominativi di tutti i massoni delle varie obbedienze italiane è abnorme ed immotivata (giusto sarebbe richiedere i piè di lista delle sole logge toccate dalle indagini), non è che questa non trovi una sua ragione alla luce di tanti precedenti giudiziari e di indagini delle procure italiane che mostrano una seria “infiltrazione” di interessi profani, se non addirittura criminali, attraverso personaggi non sempre limpidi (o spesso anche insospettabili) nelle varie articolazioni territoriali (specie al Sud) delle varie comunioni massoniche italiane.

Inutile ribadire che spesso le tegolature più che rispondere alle esigenze proprie di un ordine iniziatico sono piuttosto il frutto di logiche di prestigio, interesse o addirittura economiche (le capitazioni). Altrimenti sarebbe inspiegabile come possano esistere logge con un numero di affiliati non congruo, o meglio spropositato, rispetto a quelle che sono i numeri necessari per lo svolgimento dei lavori di loggia. Difficile immaginare un centinaio di fratelli che “lavorano” assieme negli angusti locali in cui spesso sono innalzate le colonne del tempio.

Così in Commissione Antimafia testimonianze come quelle dell'avvocato Amerigo Minnicelli, già Maestro Venerabile della Loggia 'Luigi Minnicelli' di Rossano (Cs) del G.O.I., destano allarme quando denuncia che, a causa delle lotte intestine tra le diverse fazioni della storica obbedienza, queste per rafforzarsi sono ricorse anche ad “un ingresso massiccio di persone senza che vi sia stato nessun efficiente controllo. Di qui i casi frequenti di indagini e condanne di iscritti al Goi, cosa che negli anni precedenti non avveniva”. Così fino al 1995 gli iscritti al G.O.I. in Calabria erano 600-700 ora sono 2600 "e non si giustifica una crescita in questi termini in alcun modo. Tutto ciò avviene per esercitare un controllo sulla organizzazione"8.

Come non di marginale rilievo è la necessaria trasparenza dell'istituzione (ma aggiungerei di ogni forma associativa) quando i suoi membri sono impegnati nella vita pubblica sia nelle istituzioni quali eletti che come pubblici ufficiali. Infatti se esiste un limite costituzionale di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia (poi ampiamente aggirato ad esempio in magistratura con la nascita delle varie correnti associative) è perché si è ritenuto preminente il diritto del cittadino, cioè la garanzia al cittadino ad avere un trattamento imparziale da parte di un pubblico ufficiale nello svolgimento della sua funzione.
Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione per quanto attiene l'appartenenza alla Massoneria del magistrato perchè ne preclude "di per sé l'imparzialità".9
Ma analogamente lo stesso principio varrebbe anche in tutti quei casi in cui il cittadino ha che fare con un pubblico ufficiale che sia in un appalto, un concorso o altro.

Così la Regione Marche varava una legge (n. 34 del 5 agosto del 1996) in cui disciplinava le nomine e le designazioni di sua spettanza prevedendo all'art.5 che i candidati a tali incarichi non dovessero essere affiliati alla Massoneria, per di più obbligandoli a sottoscrivere una dichiarazione in tal senso.
Il G.O.I. giustamente ricorse alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, chein tale normativa ravvisò una violazione all'art.11 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in quanto violerebbe la libertà di associazione: l'art.5 della suddetta legge regionale metteva i Massoni dinanzi ad una scelta, quella tra la propria istituzione ed il concorrere ad un incarico in un organo regionale. “Per tale motivo, limita non solo la libertà di associazione di ciascun membro, ma anche quella dell'associazione stessa”. 10

Altro esempio è quello della Legge Regionale 15 febbraio 2000, n. 1 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
 “ Tale legge stabilì, tra le altre, le regole da osservare per la nomina a cariche pubbliche di competenza della regione. Essa prevedeva in particolare l’obbligo per i candidati di dichiarare alla Presidenza dell’esecutivo regionale e alla commissione per le nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o in ogni caso di carattere segreto. L’assenza di dichiarazione costituiva condizione impeditiva della nomina. Da una nota del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia 15 settembre 2005 risulta che soltanto una delle 237 persone candidatesi ad un posto di consigliere di amministrazione in una società a partecipazione regionale, ha dichiarato di appartenere ad una loggia massonica. Questa persona è stata scelta dal Consiglio regionale per rivestire tali funzioni.”11
La parte ricorrente sempre il G.O.I., che lamentava anche in questo caso una limitazione alla libertà di associazione. In questo caso nessuna limitazione all'accesso ad incarichi pubblici dovuti all'appartenenza massonica del candidato quanto la discriminante di doverla dichiarare. La Corte osservava che, fatti salvi i legittimi scopi di sicurezza nazionale e di difesa dell’ordine, non potendosi annoverare la Massoneria tra le associazioni a carattere segreto (e quindi rientranti nella normativa dell'art. 14 della Convenzione) e non essendo di per sé legalmente riprovevole non vi era ragione perché tale obbligo fosse vero soltanto per una Regione e non in tutta Italia, creando per di più una discriminante rispetto ad altre associazioni anch'esse non segrete e non tenute all'obbligo.

Ben diverso il caso in cui il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimersi sulla legge della Regione Toscana n. 68/1983, che impone l'obbligo al soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione, di comunicare alla Pubblica Amministrazione l'appartenenza a realtà associative che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale o di promozione economica.

In questo caso, benché si tratta di una norma che esplica i suoi effetti solo nell'ambito territoriale della Regione Toscana, essa però non attua alcuna discriminazione a differenza dei casi precedenti discussi dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, perchè prevede un obbligo per i consiglieri regionali e per i titolari di nomine e designazioni regionali, che non riguarda un'unica ed esclusiva realtà associativa, ma bensì una pluralità di tipologie. Il principio espresso corte è che:
“il soggetto che aspira al conferimento di un incarico pubblico è portatore (e di ciò deve essere consapevole) di un obbligo di trasparenza nei confronti della collettività che implica la possibilità di conoscenza, da parte dei cittadini, di profili della propria personalità e delle proprie opinioni e attitudini, sia come singolo che in qualità di appartenente al contesto sociale nel quale si esplica la propria attività: ciò è tanto più vero in relazione all’espletamento del mandato politico, ma è comunque di assoluta rilevanza anche nel quadro del conferimento di incarichi pubblici ad estranei all’amministrazione, in funzione dell’attribuzione di poteri pubblicistici e, anche, della correlata gestione di risorse finanziarie collettive.”12
Con tale normativa, quindi, si esprime il giusto principio che chi concorre ad un incarico pubblico debba dichiarare qualsiasi appartenenza egli abbia, che sia quella ad un partito politico, alla Massoneria, ad associazione religiosa e persino alla bocciofila del paesello.
E' indubitabile che in molti paesi cattolici esiste un pregiudizio antimassonico. Ma è anche vero che spesso la giusta riservatezza delle istituzioni massoniche è stata strumentalizzata contro la Massoneria stessa, come anche purtroppo è stata paravento, bisogna dirlo, per interessi profani che nulla hanno a che fare con un ordine iniziatico.

Pregiudizi ben più radicati e terribili sono stati sconfitti proprio con un scatto d'orgoglio, come nel caso di quello sull'omosessualità, attraverso una pratica quotidiana di testimonianza dei propri valori e di trasparenza. In molti paesi, come quelli anglosassoni, la Massoneria ha ben pochi elementi di riservatezza. Persino i massoni delle più piccole logge, nei paeselli più sperduti, organizzano manifestazioni e marce pubbliche. Insomma nessuno si nasconde, tutto alla luce del sole.

A quando  un Mason Pride in Italia?

Marcia cittadina della Provincial Grand Lodge of Devonshire.


NOTE:
1 De Luca M. – Buongiorno P., Storia di un burattinaio in AA.VV. L’Italia della P2, Mondadori, Milano 1981, p. 60
2 “Le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare:
  • autentiche: in quanto documento rappresentativo dell'organizzazione massonica denominata Loggia P2 considerata nel suo aspetto soggettivo,
  • attendibili: in quanto sotto il profilo dei contenuti, è dato rinvenire numerosi e concordanti riscontri relativi ai dati contenuti nel reperto.”
    (Commissione parlamentare d'inchiesta - 12 luglio 1984)
3 Sandro Neri, Licio Gelli: parola di Venerabile, Aliberti, Reggio Emilia, 2006 .
4 Pennino G., Il vescovo di Cosa nostra, Sovera, Roma 2006, p. 121.
5 cit. in Di Giovacchino R., “Il libro nero della Prima Repubblica”, Fazi, Roma 2005, p. 91.
6 cit. in Carpi A.P., “Il Venerabile“, Gribaudo & Zarotti, Torino, 1993, p. 443.
    Nel libro “Delitto Imperfetto” (Melampo Edizioni, 2007), il figlio Nando a tal proposito ha scritto: “Verso la metà degli anni Settanta, in una condizione di relativo isolamento (si ricordino le ostilità che incontrava allora in larghissimi settori dell’opinione pubblica progressista), mio padre fu ripetutamente contattato e richiesto dai suoi superiori di entrare nella loggia segreta di Gelli, tramite la quale avrebbe ottenuto solidarietà e sostegno”. Sono proprio solidarietà e sostegno che avrebbero spinto il generale a far domanda per l’annessione alla loggia. Quella domanda di affiliazione a quanto pare vi fu, ma Dalla Chiesa non venne, per quanto ne sappiamo, però mai iniziato. Ecco perchè non comparirebbe nelle varie liste della P2, a differenza del fratello Romolo, che invece venne iniziato LM in quella loggia.
7Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, Relazione di maggioranza. Licio Gelli, la loggia propaganda due e la massoneria. Conclusioni.
9 Cassazione, V sezione penale n° 1563 / 98.

10 Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della ..., Volume 3, di Michele De Salvia eVladimiro Zagrebelsky, pag. 454.



11 Giurisprudenza 26740/02 (31/05/2007),  Sentenza della Corte europea dei diritti umani.

lunedì 16 gennaio 2017

Chi è un Maestro spirituale?

 "Se incontri il Buddha sulla Via, uccidilo."



Spesso c'è un fraintendimento, si pensa che il "maestro" sia chi insegna.
Non è esattamente vero.

Il Pórtico de la Gloria della Catedral de Santiago de Compostela

Il maestro è colui che ha raggiunto la "maestria" nell'uso degli strumenti della propria "Arte".
Coloro che raggiungono la maestria, cioè che hanno raggiunto la perfezione nell'uso degli strumenti della propria arte, sono pochi. Ancora di meno coloro che realizzano l'Opera d'Arte.
Si può imparare a dipingere, cioè ad usare gli strumenti della pittura, ma quanti sono coloro che realizzano Opere d'Arte come un Michelangelo o un Picasso?
Quanti sono gli "iniziati" che raggiungono la maestria nell'uso degli strumenti della propria Arte, che sia lo Yoga, la Kabbalah o l'Alchimia?
E quanti realizzano l'Opera (d'Arte)?
Cioè quanti realizzano gli stati superiori dell'essere?
Gli Illuminati?
Ma quand'è che possiamo parlare di Maestri (con la "M" maiuscola)?

 

"Ianua Coeli" - Vetrata del Santuario della Madonna del Bricchetto  in Marozzo


Quando passata la Porta degli Dei, l'Iniziato (con la "I" maiuscola) decide di ridiscendere nel Mondo attraverso la stessa Porta, cioè quella che simbolicamente la Tradizione indica nel Solstizio d'Inverno.
Gesù Cristo, Buddha, Rama... sono coloro che raggiunto l'apice della realizzazione ascendente, reintegrandosi nel Principio Primo, ritornano in questo Mondo come Avatara.
Questi sono i veri Maestri, coloro che portano la Luce nel Mondo.
Si parla allora di realizzazione discendente, che è quella fondante i Centri Spirituali delle varie epoche o cicli attraverso cui la Tradizione entra nella storia.



mercoledì 30 settembre 2015

TANTO I SOLDI PER LE SPESE LEGALI SONO SEMPRE A CARICO DEL SOLITO PANTALONE!!!

di Giuseppe Troncone

"Riceviamo e pubblichiamo integralmente queste considerazioni  del gen. Giuseppe Troncone, ex delegato alla deputazione consortile ed ex consigliere comunale, sulla querelle tra il Consorzio di Bonifica di Paestum ed il Comune di Capaccio sui tributi consortili".


Il Consorzio di Bonifica di Paestum  (foto: vocedistrada)



Cerchiamo di capirci qualcosa.

La Giunta Comunale con delibera n. 308 del 09/09/2015 ha deliberato di opporsi al pagamento dei tributi chiesti dal Consorzio di Bonifica con deliberazione n.245 in data 26/05/2015 , come dichiarato dal Presidente Fraiese.
C'e da dire che, in vero, la vicenda o contrapposizione degli enti ha origine più antica , approssimativamente dal 2010, quando la prima contestazione fu avanzata dall'amministrazione Marino, su consiglio dell'allora Direttore Generale e contro il mio modesto parere di consigliere sia comunale che del consorzio di bonifica.
La cosa che mi sorprende è che per dirimere una contestazione fra Enti si faccia ricorso immediato alla autorità giudiziaria e non all'Ente sovraordinato legiferatore.

"TANTO I SOLDI PER SPESE LEGALI (ANCORA INDETERMINATE) SONO SEMPRE A CARICO DEL SOLITO PANTALONE!!!!"

La delibera summenzionata nelle premesse riporta:
Premesso che, il Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele, con atto deliberativo n. 245 del 26/05/2015, relativa all'iscrizione di bonifica extragricola a carico di proprietari di immobili ubicati nel Comune di Capaccio e tenuti all'obbligo di pagamento del servizio di pubblica fognatura - attuazione art. 13 L.R. 4/2003 - ruolo anno 2015;
Preso atto,ora, della deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum, notificata a questo Ente con prot. 30178/2015;
Ritenuto opportuno, per la tutela e gli interessi del Comune, impugnare tale Delibera;
Che, il professionista individuato è l'Avv. Paolino Gaetano, del Foro di Salerno, che ha già svolto per il passato incarichi per conto del Comune nella materia in oggetto, nonché per la stessa questione, congiuntamente all'Avv. Grimaldi Emilio, responsabile dell'avvocatura Comunale;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno per la tutela e gli interessi del Comune proporre ricorso;
Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale che prevede anche il ricorso a professionisti esterni;
Visto il parere reso dal Responsabile del Contenzioso ai sensi dell'art. 49 delt T.U. - D.L.(?) 267/2000;
Ad unanimità di voti e nei modi e forme di legge:

DELIBERA
  1. Di Autorizzare la proposizione del ricorso, avverso l'Atto deliberativo di cui in premessa;
  2. Di individuare nell'Avv. Paolino Gaetano del foro di Salerno unitamente all'Avv. GRIMALDI Emilio il professionista esterno cui affidare la rappresentanza della difesa dell'Ente;
  3. Di dare atto che:
- il nominato professionista potrà avvalersi, rendendosi personalmente responsabile, di sostituti di udienza e potranno nominare consulenti di parte, nonché eventuali procuratori domicilia tari, senza previa autorizzazione di questo Ente;
- vengono autorizzati a poter accedere, con mezzi propri, presso qualsiasi ufficio al fine reperire i necessari atti e documenti;
- l'incarico viene dato ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale vigente sul conferimento di incarichi legali, che il professionista con l'assunzione del mandato dichiara di accettare;
  1. con l'accettazione dell'incarico il professionista esterno sottoscrive apposita convenzione contenete gli obblighi previsti per il citato regolamento;
  2. I compensi professionali dell'incarico saranno calcolati ai sensi del regolamento in considerazione della rilevanza della lite;
  3. Di dare mandato al competente servizio di impegnare la somma occorrente, salvo la migliore definizione delle competenze, in sede di convenzione, col Professionista incaricato;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge."

Sanno bene, i miei ex colleghi consiglieri comunali che ero contro questo modo di deliberare, soprattutto perché, quale esecutivo, la Giunta Comunale era tenuta ad impegnare le somme disponibili in bilancio e quindi catalogarle sia in ammontare che in interventi (capitoli) di spesa.
D'altra parte, se non ricordo male, qualcuno ebbe a dire che questa amministrazione avrebbe dato conto di ogni singolo euro speso.
Leggendo mi viene spontanea una domanda: " come si fa a rendere conto di euro spesi se non se ne conosce nemmeno quanti sono?" domanda ingenua la mia.
Tornando alla vicenda riporto, di seguito, l'art. 13 della Legge Regionale al quale sia il Comune che il Consorzio fanno riferimento:

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. In applicazione della legge 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi di Bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura (1).
4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione (2). Nell’ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta (3).
5. Gli oneri a carico dei comuni nell’ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all’articolo 12 (4).
6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica rivedono o in mancanza,predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione,individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.
8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15. L’esenzione di cui al comma 3 decorre dal 1 gennaio 2002.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.
(2) Periodo così sostituito dall'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1.
(3) Periodo aggiunto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.
(4) Comma così sostituito dall'articolo 23, comma 2, lettera c), della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1"

Sarò particolare, ma penso che vi siano tutte le possibilità per venire a capo di un contenzioso che non dovrebbe esistere se non nei termini di quantizzazione del tributo, ammesso e non concesso che il Consorzio di Bonifica non abbia comunicato le modalità di calcolo. Quello che di sicuro non debbono esserci, a mio modesto avviso, sono le spese legali e di contenzioso che il comune ed il consorzio sosterranno, senza la previa consultazione del commissario ad acta da parte della Giunta Regionale, a meno che non la si voglia baipassare e stabilire il principio che la Legge Regionale non è vincolante nel territorio di competenza.
 (Giuseppe Troncone)

mercoledì 12 novembre 2014

Il gen. Giuseppe Troncone rassegna le dimissioni dal Consorzio di Bonifica di Paestum

Gen. Giuseppe Antonio Troncone
Il  gen. Giuseppe Troncone, il 13 ottobre, ha rassegnato le dimissioni da  Consigliere Delegato della  Provincia di  Salerno al Consorzio di Bonifica  di  Paestum. Trattandosi  di un   incarico  fiduciario ed essendo cambiata  la compagine  di  governo della Provincia, ha ritenuto  che   fossero venuti meno i  presupposti  per  la sua nomina.  
Quale  cittadino capaccese, che  ha  avuto modo di  conoscerlo nel suo impegno politico quale consigliere comunale e consigliere delegato, lo ringrazio per essersi  prestato in momenti  difficili al servizio  della comunità quando  altri cercavano  altre strade  e preferivano salire sul  solito carro  dei  vincitori.
Lo  ringrazio perchè strenuamente ha  saputo assumere,  quando era necessario, anche  un ruolo assai scomodo, sostenendo  "le ragioni  dei vinti"  e degli "ultimi", impegnandosi per rappresentare  non solo la  parte politica  che lo aveva  eletto, ma  anche  coloro  che non trovavano voci attraverso cui farsi  sentire.
Ricordo le riunioni  ed i preconsigli non solo presso  la sede di A.N., poi PDL,  ma anche quelle presso Città Futura, l'associazione del compianto  Luigi Di  Lascio, che pur  era  stato suo  concorrente alla  carica di sindaco, come quelli  con la popolazione  nei  luoghi  d'incontro nelle varie  contrade.
Grazie Peppino.

Ecco  la lettera di dimissioni:


Al Presidente della Regione Campania
via S. Lucia 80100 NAPOLI

Al Presidente della Provincia di Salerno
Via Roma ,104 84104 SALERNO

Alla Provincia di Salerno
Capo di Gabinetto della Presidenza
Via Roma,104 84104 SALERNO

All’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Salerno
Via Roma,104 84104 SALERNO

Al Presidente del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele di Paestum
Via Magna Graecia,341 84047 CAPACCIO

A Tutti i CONSIGLIERI DELEGATI
Presso il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele
Via Magna Graecia, 341 84047 CAPACCIO


""""""""""""""""""""

Oggetto: Consigliere designato dal Consiglio Provinciale di Salerno presso il consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica -Sinistra Sele di Paestum, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lett. "a" della L.R. 4/2003. Dimissioni.


"""""""""""""""""""""
Il sottoscritto, Troncone Giuseppe Antonio, rappresenta alle SS.LL.II. quanto segue:
1. è stato designato quale consigliere delegato di diritto, presso l'Ente indicato in oggetto, in rappresentanza della maggioranza del Consiglio Provinciale di Salerno con deliberazione n. 105 del 30.12.2009, ratificata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 21 del 08.02.2010;
2. ritiene che con l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale vengono a mancare i presupposti di rappresentanza che hanno caratterizzato il proprio mandato in seno all'organo amministrativo consortile.

Atteso quanto sopra reputa opportuno, per correttezza istituzionale, RASSEGNARE LE PROPRIE DIMISSIONI a far data dalla data odierna.

Nel ringraziare gli organi istituzionali per la fiducia accordata, sicuro della Loro comprensione, porge distinti saluti.

Capaccio lì 13 OTTOBRE 2014

GIUSEPPE ANTONIO TRONCONE